D.Lgs. 626 - Sicurezza nei luoghi di lavoro


Con l’emanazione del d.lgs.626/94 e dei decreti attuativi ad esso collegati, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.) ha assunto un ruolo sempre più attivo e centrale nel panorama nazionale finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infatti il C.N.VV.F. attraverso le proprie strutture distribuite capillarmente su tutto il territorio nazionale è in grado di fornire al cittadino, al tecnico, all’imprenditore, tutte quelle informazioni utili per la prevenzione degli incendi e la protezione in caso di pericolo immediato.

Le principali novità apportate dal d.lgs.626/94 per il C.N.VV.F. riguardano il fronte della Formazione e della Vigilanza. Il D.I.10/3/98 infatti, in attuazione dell’art.13 del d.lgs.626/94, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, fornisce i criteri diretti ad individuare:

1) le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

La legge 609/96 attribuisce al C.N.VV.F. il compito di provvedere alla attività di vigilanza di cui all’art.23 comma1 del d.lgs.626/94, ed a quelle relative alla formazione del personale di cui all’art.12 del predetto decreto tramite le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto.

Attività di formazione

L’attività di formazione, addestramento e attestazione di idoneità di cui al comma 3 della L.609/96 è assicurata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministero dell’Interno del 14 ottobre 1996 (G.U. n°66 del 20/381997).

I Comandi Provinciali dei VV.F., previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all’art.12, comma 1, lettera b), del d.lgs.626/94, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal C.N.VV.F. o da enti pubblici e privati.

Presso tutti i Comandi Provinciali VV.F. sono presenti gli "Uffici Corsi 626/94", istituiti per fornire al Cliente Pubblico e Privato, la modulistica e le spiegazione per l’espletamento dei corsi di formazione per "addetti antincendio", e per lo svolgimento degli accertamenti di idoneità tecnica, che sono di esclusiva pertinenza dei VV.F.

Presso il Servizio Tecnico Centrale della D.G.P.C. e S.A., Ispettorato per l’Organizzazione Centrale e Periferica, esiste un "Ufficio Sicurezza sul Lavoro" (tel. 06/46525102) che provvede tra le altre cose, a stipulare accordi tecnici e convenzioni con enti Pubblici e Privati, per la formazione degli "addetti antincendio" a livello nazionale, fornendo uno strumento utile per garantire uniformità nella formazione, nella pianificazione degli interventi formativi, nelle modalità di pagamento.

Obblighi del datore di lavoro

Il d.lgs. 626/94, così come modificato dal d.lgs.242/96, individua, dal punto di vista "antincendio", a carico del datore di lavoro numerosi obblighi tra i quali si possono citare:

- art.4 comma 4 lett.a): designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

- art.4 comma 4 lett.h): adotta le misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e da istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- art.4 comma 4 lett.i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- art.4 comma 4 lett.q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

- art.10. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi

Con l’emanazione del D.I. 10/3/1998 sono stati individuati, come già detto, i contenuti minimi dei corsi di formazione per i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze; pertanto, proprio con riferimento all’art. 10 del D.Lgs. 626/94, la problematica della formazione per il datore di lavoro si può riassumere nei seguenti termini:

Tutti i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dei rischi sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell’art.10, purché abbiano trasmesso agli organi di vigilanza competenti per territorio

Entro la data del 31/12/1996:

-a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;

-b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all’art. 4 commi1,2,3, e 11.;

-c) una relazione sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda, elaborata avvalendosi dei dati del registro infortuni degli ultimi 3 anni.

Dal 1/1/1997 al 7/10/’98

Il datore di lavoro deve frequentare un corso di 16 ore con i contenuti minimi di cui al decreto 16 gennaio 1997 del Ministero del Lavoro.

Dal 7/10/’98
(data di entrata in vigore del D.M. 10/3/’98)

Il corso da 16 ore di cui al punto precedente va integrato con il programma dei corsi previsti nell’allegato IX del D.M. 10/3/98 in funzione del livello di rischio incendio nel quale si colloca la propria attività.

La decisione di nominare altri lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze spetta al datore di lavoro, a seguito della valutazione del rischio da lui effettuata, del tipo di attività svolta, della tipologia costruttiva etc., come misura compensativa del livello di rischio incendi esistente.


Disposizioni generali

Comma 1: Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lett. q) il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all’articolo 4 comma 5 lettera a);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato per la propria sicurezza ovvero quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Comma 2:Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.

Comma 3: I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.

Comma 4: II datore di lavoro deve salvo eccezioni debitamente motivate astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

 

Vigilanza sugli adempimenti da parte dei VVF

Presso tutti i Comandi provinciali VV.F. sono altresì presenti gli "Uffici di Polizia Giudiziaria" (U.P.G.), costituiti per far fronte all’adempimento previsto dall’art. 23 del d.lgs.626/94:

Art 23. - Vigilanza.

1.La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

L’attività di vigilanza svolta dai VV.F. riguarda ovviamente gli ambiti di specifica competenza e cioè la prevenzione incendi e la protezione antincendio (layout aziendali, verifiche e manutenzioni sui presidi antincendio,vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti,attrezzature ed impianti di estinzione, sistemi di allarme, misure di protezione passiva, impianti elettrici di sicurezza,illuminazione di sicurezza, gestione dell’emergenza.

Il C.N.VV.F. partecipa alle riunioni della Commissione Consultiva Permanente, di cui all’art. 26 del d.lgs.626/94 che si tengono presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

Il C.N.VV.F. inoltre partecipa, con i propri Ispettori Regionali, alle riunioni dei Comitati regionali di coordinamento, ai sensi dell’art.27 del d.lgs.626/94 e del relativo atto di indirizzo e coordinamento (D.P.C.M. 5 dicembre 1997).

Il C.N.VV.F. fa parte integrante del G.I.C. (Gruppo Integrato di Coordinamento), che è stato costituito il 2/12/1997 a seguito di un accordo di programma promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica per il miglioramento della sicurezza e della protezione nei luoghi di lavoro in attuazione della normativa di cui ai decreti legislativi 626/94 e 242/96. Hanno aderito al G.I.C. anche il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali, l’Istituto Italiano di Medicina Sociale, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, il Centro Formazione e Studi (Formez), il Ministero della Sanità.

Il G.I.C. si propone tra le altre cose di fornire un supporto concreto alle Amministrazioni Statali ed agli Enti Pubblici non Economici, in termini di formazione delle figure protagoniste della sicurezza (Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Datori di lavoro).

Corso per Addetto Antincendi

In questa sezione è possibile trovare la dispensa del corso per Addetti Antincendi

 

I Pericoli dell'ambiente naturale

Frane, valanghe, alluvioni e terremoti costituiscono alcune tra le principali calamità naturali, vale a dire quei pericoli presenti nel territorio che nascono da processi naturali.
In realtà molti dei fenomeni che definiamo "calamità" sono dei normali fenomeni della natura e fanno parte delle trasformazioni e della vita stessa del nostro pianeta.

L'uomo ha sempre cercato di controllare gli effetti distruttivi che le forze della natura possono provocare, ma non sempre è stato possibile. Certo molte scienze attivate in questa direzione hanno aiutato a prevenire esiti disastrosi, come la meteorologia o la sismologia (lo studio dei terremoti), ma l'uomo non può arrivare ad un controllo totale della natura, per questo la difesa migliore rimane ancora la conoscenza di questi fenomeni finalizzata all'acquisizione d'idonei comportamenti che ci aiutino nelle diverse situazioni.